Con l'arrivo del 2026, sono entrate in vigore le modifiche introdotte dalla legge di bilancio precedente che hanno profondamente modificato il regime fiscale applicabile ai veicoli aziendali, sia sotto il profilo della deducibilità delle spese sia sotto quello della tassazione dei benefici in natura. La normativa, attraverso gli articoli 164 e seguenti del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), ha subito rilevanti integrazioni che riflettono l'intenzione del legislatore di armonizzare la tassazione con le nuove esigenze ambientali e di mobilità sostenibile, introducendo al contempo vincoli più severi per quanto riguarda i limiti di deducibilità dei costi di esercizio. Questo significa che le imprese, i professionisti e i soggetti che gestiscono flotte veicolari devono adeguarsi a un quadro normativo sensibilimente diverso rispetto al passato, con implicazioni rilevanti sulla contabilità, sulla dichiarazione dei redditi e sulla pianificazione fiscale complessiva.

Entrando nello specifico della deducibilità dei costi di esercizio, è importante sottolineare che la normativa distingue chiaramente tra veicoli utilizzati prevalentemente per attività commerciali o professionali e veicoli destinati al trasporto di persone con scopi principalmente privati o di rappresentanza. In precedenza, la deducibilità era generalmente concessa nella misura del 100% per i veicoli utilizzati in modo diretto all'attività aziendale, con l'eccezione dei veicoli di lusso e di quelli con potenza superiore a determinati limiti. Dal 2025 invece, sono stati introdotti nuovi soglie e limitazioni che interessano specificamente le seguenti categorie di spese: i costi di carburante e energia, manutenzione e riparazioni, premi assicurativi, bollo e balzelli vari, nonché l'ammortamento del bene stesso. In questo caso, la deducibilità—intesa come la possibilità di portare in diminuzione del reddito imponibile le spese sostenute—rimane garantita, ma entro limiti percentuali inferiori rispetto ai precedenti regimi.

Per quanto riguarda i veicoli ad alimentazione tradizionale (benzina, gasolio, ibridi non ricaricabili), l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la deducibilità dei costi di gestione, inclusi carburante, manutenzione e assicurazione, è riconosciuta nella misura del 90% per i veicoli con emissioni di CO2 inferiori a 160 grammi per chilometro, mentre per i veicoli con emissioni superiori a questo limite la deducibilità scende al 75%. Tale distinzione rappresenta una novità assoluta rispetto al sistema precedente e obbliga le aziende a operare verifiche scrupolose sul profilo emissivo dei propri veicoli, ricorrendo alla documentazione tecnica disponibile presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o presso i registri gestiti dall'Aci (Automobilismo Club Italia). I veicoli elettrici puri e i veicoli a idrogeno, invece, beneficiano di una deducibilità integrale al 100% per i suddetti costi di gestione, a condizione che le spese siano correttamente documentate e tracciate secondo i criteri di cui all'articolo 14 del Dpr 600/1973.

Un aspetto fondamentale della nuova normativa riguarda l'ammortamento del veicolo stesso, ovvero la quota annuale di deduzione dell'investimento iniziale. In precedenza, per i veicoli di categoria M1 (autovetture per trasporto di persone fino a otto posti), il limite di deducibilità era fissato sulla base del costo di acquisto o del valore determinato secondo le disposizioni ordinarie. Con l'introduzione delle nuove regole, è stato introdotto un limite assoluto di deducibilità su base annuale pari a 20.000 euro, indipendentemente dal costo effettivo di acquisto: questo vincolo—noto in gergo come 'limite del valore deducibile'—rappresenta un freno significativo per le aziende che gestiscono flotte di veicoli di pregio o di lusso, costringendole a fronteggiare una progressiva riduzione della deduzione sulla base del principio di capacità economica. Tale limitazione non si applica, tuttavia, ai veicoli completamente elettrici con prezzo di listino non superiore a 50.000 euro al netto di Iva, per i quali il limite viene elevato a 35.000 euro, incentivando così il trasferimento verso mobilità a zero emissioni.

Le nuove regole sulla tassazione dei benefici in natura

Un ulteriore aspetto cruciale della riforma fiscale 2026 riguarda il trattamento tributario dei benefici in natura derivanti dall'utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e amministratori. In precedenza, il beneficio in natura relativo all'utilizzo di un veicolo aziendale era determinato applicando il metodo convenzionale o il metodo chilometrico, entrambi regolati dall'articolo 164 comma 2 del Tuir, che prevedeva una tassazione forfettaria basata sulla cilindrata o sui chilometri effettivamente percorsi. Dal 2025 invece, il legislatore ha introdotto un nuovo sistema di determinazione del beneficio in natura che tiene conto specificamente dell'alimentazione del veicolo e della sua efficienza energetica. Questo significa che per i veicoli a combustione interna (benzina, gasolio) il beneficio è determinato applicando una percentuale del prezzo di listino pari al 30% annuo; per i veicoli ibridi non ricaricabili la percentuale scende al 25%; per i veicoli ibridi plug-in ricaricabili la percentuale è del 20%; per i veicoli completamente elettrici, infine, il beneficio viene calcolato al 15%, creando un sistema di tassazione progressivamente ridotto a favore della mobilità sostenibile.

È essenziale comprendere che il beneficio in natura—a differenza della deducibilità, che rappresenta una riduzione della base imponibile dell'azienda—costituisce un reddito di natura personale che viene assoggettato a tassazione nella sfera del lavoratore dipendente o dell'amministratore, aumentando quindi l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e influenzando altresì i contributi previdenziali. In questo caso, i datori di lavoro devono operare le dovute ritenute alla fonte secondo le modalità ordinarie, effettuando il versamento all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello in cui il beneficio viene riconosciuto. La corretta quantificazione del beneficio in natura è quindi critica non solo per la corretta tenuta della contabilità aziendale, ma anche per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione al fisco e per la leale comunicazione ai dipendenti del valore complessivo della loro retribuzione.

Ulteriori novità riguardano l'estensione del metodo chilometrico, precedentemente limitato ai casi di utilizzo saltuario del veicolo o alle piccole aziende con particolari requisiti. A partire dal 2026, il metodo chilometrico è stato semplificato e reso disponibile anche per le aziende di maggiori dimensioni, con l'obiettivo di fornire maggiore flessibilità nei calcoli. Secondo le istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate mediante risoluzioni e circolari esplicative, il valore chilometrico per il 2026 è stato fissato in 50 centesimi di euro per chilometro per i veicoli ad alimentazione tradizionale, mentre per i veicoli elettrici il valore scende a 35 centesimi di euro per chilometro. Questo metodo consente di evitare la determinazione forfettaria del beneficio basata sulla percentuale di prezzo di listino, sostituendola con un calcolo più aderente all'utilizzo effettivo, risultando spesso vantaggioso per i datori di lavoro che riescono a documentare con precisione i chilometri percorsi con finalità non strettamente lavorativa.

Entrando ulteriormente nel dettaglio applicativo, è fondamentale distinguere tra i diversi scenari operativi: qualora un veicolo aziendale sia utilizzato dai dipendenti sia per scopi lavorativi sia per scopi privati, il datore di lavoro deve procedere alla determinazione del beneficio in natura sulla base della frazione di utilizzo privato. In pratica, se un veicolo è utilizzato per il 60% dei chilometri annui in contesti aziendali e per il 40% in contesti privati, il beneficio in natura sarà calcolato esclusivamente sulla quota del 40%, moltiplicato per il valore determinato secondo la metodologia prescelta (metodo convenzionale o metodo chilometrico). Questa ripartizione, sebbene teoricamente semplice, presenta non raramente difficoltà applicative significative, poiché richiede una documentazione meticolosa e una contabilizzazione puntuale, esposta a verifiche da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate durante le operazioni di controllo fiscale.

Adempimenti contabili e obblighi dichiarativi

La riforma del 2026 ha comportato anche importanti modifiche agli obblighi contabili e dichiarativi. Le aziende sono tenute a registrare separatamente, nel libro giornale e nel libro inventari, tutte le operazioni relative ai veicoli aziendali, includendo informazioni essenziali quali la data di acquisto o di locazione, il costo di acquisto al lordo di Iva, la targa e il numero di telaio, il consumo di carburante dichiarato dal costruttore, le emissioni di CO2 rilevate presso l'Aci, e la modalità di utilizzo (professionale o misto). Tale documentazione diviene particolarmente importante nel contesto della dichiarazione dei redditi, poiché l'azienda è tenuta a fornire specifici allegati all'Agenzia delle Entrate—in particolar modo il modello Rw per le immobilizzazioni—indicando il valore fiscale della quota di ammortamento deducibile e le modalità di calcolo del beneficio in natura, laddove applicabile. In caso di carenze documentali, l'Agenzia delle Entrate è abilitata a procedere alla rettificazione d'ufficio, applicando una tassazione sanzionatoria aggiuntiva con interessi di mora.

Per quanto riguarda la comunicazione agli organi di controllo, le aziende che utilizzano veicoli in locazione operativa (leasing) devono prestare particolare attenzione alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardante i soggetti che stipulano contratti di noleggio a lungo termine. La deducibilità dei canoni di leasing rimane garantita, ma entro i medesimi limiti percentuali applicabili ai costi di gestione ordinaria del veicolo posseduto, ovvero 90% per i veicoli a basse emissioni e 75% per quelli ad emissioni superiori. Inoltre, qualora il soggetto locatario sia una ditta individuale o una società di personalisé, la trattenuta e il versamento delle ritenute alla fonte sui canoni di leasing corrisposti a soggetti non residenti richiedono specifiche comunicazioni all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità ordinarie di documentazione internazionale.

Un ulteriore aspetto operativo riguarda la gestione del veicolo al termine della sua vita utile o in caso di alienazione. Nel momento in cui il veicolo viene venduto, ceduto o dismesso, l'azienda deve procedere alla determinazione dell'utile o della perdita realizata, confrontando il ricavato netto con il valore fiscale residuo. Tale differenza costituisce reddito di natura diversa da quella ordinaria e deve essere segnalata separatamente nella dichiarazione fiscale. Nel caso di rottamazione, l'Agenzia delle Entrate richiede la produzione di un certificato di avvenuta demolizione rilasciato dal centro di demolizione autorizzato, al fine di comprovare il corretto smaltimento e evitare frodi o utilizzi ulteriori del veicolo da parte di soggetti terzi.

Concludendo, il panorama normativo 2026 relativo alla tassazione dei veicoli aziendali rappresenta un significativo cambio di paradigma, orientato verso incentivi per la mobilità sostenibile, una maggiore armonizzazione tra tassazione aziendale e personale, e un inasprimento dei limiti di deducibilità per i veicoli ad alta emissione. Le imprese e i professionisti sono pertanto obbligati a rivedere le loro politiche di acquisizione, gestione e allocazione dei veicoli aziendali, valutando attentamente l'impatto fiscale complessivo e considerando eventuali strategie di transizione verso alimentazioni alternative. La corretta applicazione di tali disposizioni—che richiedono competenze specifiche in materia tributaria e contabile—risulta ormai essenziale per la minimizzazione della pressione fiscale e per l'adempimento consapevole degli obblighi verso l'Agenzia delle Entrate.